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Gennaio 2021: L’assenza Dei Lavoratori Fragili è Di Nuovo Equiparata Al Ricovero Ospedaliero

Gennaio 2021: l’assenza dei lavoratori fragili è di nuovo equiparata al ricovero ospedaliero

Per i lavoratori dipendenti in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione di fragilità l’assenza del servizio è equiparata al ricovero ospedaliero.
Infatti, il comma 481 dell’Art. 1 della Legge di Bilancio 2021 è intervenuto con una proroga di quanto già previsto dall’Art. 26 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (e successive modificazioni) in materia di tutela della malattia per i lavoratori privati posti in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, con sorveglianza attiva, e per i lavoratori fragili. Ora, con il Messaggio n. 171 del 15 gennaio 2021 l’INPS fornisce indicazioni sulle novità introdotte.

Il Messaggio INPS conferma l’intervallo di copertura dell’agevolazione precisando che il legislatore ha introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1.1.2021 fino al 28.2.2021 e che, invece, per l’anno 2020 rimane confermata la possibilità di riconoscere la tutela per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, come indicato nel Messaggio n. 4157 del 9 novembre 2020.  Il messaggio di novembre prevedeva l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, (legge 104), o della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
Il Messaggio 171/2021, inoltre, ribadisce che l’equiparazione per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile, previsto dalla normativa che regola la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.

Si ricorda infine che:

  1. al medico curante spetta , nelle note di diagnosi, precisare l’indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica, riportando altresì, come precisato testualmente al comma 2, i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie locali.
  2. Gli Uffici medico-legali dell’INPSterritorialmente competenti verificano, come di prassi, la certificazione prodotta per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, acquisendo, ove se ne ravvisi l’opportunità, ulteriore documentazione dal lavoratore ai fini della definizione della pratica.
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