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Sarcoidosi E Covid-19: Come Comportarsi (aggiornato Al 5.09.2020)

Sarcoidosi e Covid-19: come comportarsi (aggiornato al 5.09.2020)

anteprima lettera ministeroAGGIORNAMENTO del 18.03  e nelle integrazioni dell’articolo del 27.03.   Vedi anche il sito dell’INPS MODENA

AGGIORNAMENTO 11.04: Pubblichiamo in data 11.04 la lettera in risposta al quesito sulla certificazione che ci giunge dall’Ufficio 5 – Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi Internazionale Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute. LEGGI TESTO DELLA LETTERA

AGGIORNAMENTO 15.04: In risposta ad una nostra sollecitazione abbiamo ricevuto anche la lettera dell’Ordine dei medici di Bologna.

AGGIORNAMENTO 28.04: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020  conferma le disposizioni dei decreti precedenti sul distanziamento delle persone ‘a rischio’  (art. 3 lettera b) e ne proroga la validità al 17.05 (art. 10).

AGGIORNAMENTO 18.05: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 2020  conferma le disposizioni dei decreti precedenti sul distanziamento delle persone ‘a rischio’  (art. 3 lettera b) e ne proroga la validità al 14.06 (art. 11).

AGGIORNAMENTO 05.09: CIRCOLARE SU LAVORATORI FRAGILI n. 13 del 4.9 **     

L’associazione ACSI – Amici Contro la Sarcoidosi Italia ONLUS ha chiesto indicazioni a medici specialisti su cosa devono fare i propri assistiti. Alla luce delle indicazioni dei medici ha fatto seguito un’istanza precisa presso il Ministero della Salute, in merito alle misure precauzionali specifiche per la patologia e, conseguentemente, all’ambito lavorativo.

Detto questo, cosa fare?

  • Se si è in presenza di malattia attiva,
  • Se si è affetti a più organi o tessuti,
  • Se si è sottoposti a trattamento farmacologico,
  • Se si accusano problemi respiratori gravi,

è possibile richiedere al proprio medico specialista in sarcoidosi il rilascio di una specifica certificazione che sottolinei come il paziente sia da considerarsi ‘fragile’, dettagliando i motivi di tale condizione.
** La circolare n.13 del 4 settembre 2020, facendo riferimento ai più recenti dati derivanti dal sistema di sorveglianza epidemiologica dell’ISS e dall’analisi delle cartelle cliniche dei soggetti deceduti per Covid-19, che la condizione di fragilità va individuata “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo di biologico sia di tipo clinico”. Viene inoltre puntualizzato che non può incardinarsi alcun automatismo tra l’età avanzata (> 55 anni) e un presunto stato di maggiore fragilità, in quanto il parametro relativo all’età va sempre preso in considerazione “congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio”.

La circolare specifica che a tutti i lavoratori deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione delle previste misure di sorveglianza sanitaria a fronte del conclamato rischio di esposizione al contagio da SARS-CoV-2, e in particolare l’esecuzione di una visita su richiesta ex art. 41 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 81/08, in ragione della sussistenza di patologie con scarso compenso clinico di natura cardiovascolare, respiratoria, metabolica o altro.

La certificazione dello specialista va trasmessa al medico competente nominato o al medico del lavoro ed è soggetta a valutazione. Nel caso in cui non sia stato nominato il medico competente, la circolare indica la possibilità di ricorrere a enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, cioè l’INAIL e le aziende sanitarie locali, o anche ai dipartimenti di Medicina Legale e di Medicina del Lavoro delle Università. All’esito della valutazione sanitaria specialistica condotta con le modalità di cui detto prima il medico competente nominato – o il medico del lavoro degli enti esterni prima individuati – dovrà esprimere un chiaro giudizio di idoneità, “fornendo, in via prioritaria, Indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-Cov-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentono soluzioni alternative”.

CODICI PRECEDENTI: Non occorre più, invece, apporre il codice identificativo V07 sulla certificazione.

In caso di SOSPETTO di Coronavirus, invece, rimane il codice V29.0 in caso di QUARANTENA, ISOLAMENTO FIDUCIARIO, FEBBRE.

ACSI resta in costante contatto con le istituzioni preposte a cui a chiesto di pronunciarsi in modo inequivocabile.

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